Whistleblower - segnalazioni di illeciti
L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa.
Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

CHI SI PUÒ SEGNALARE
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
1. dipendenti dell' ARNAS G. Brotzu, anche in periodo di prova o in quiescenza;
2. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l' ARNAS G.Brotzu, ovvero soggetti che hanno partecipato a procedure selettive indette dall’Amministrazione;
3. lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ ARNAS G.Brotzu, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
4. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’ARNAS G.Brotzu (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.).

COSA SI PUÒ SEGNALARE
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
- piattaforma informatica di segnalazione: Invia una segnalazione;
- forma orale, attraverso la linea telefonica dedicata 070539443 , utilizzabile anche per richiedere eventuale incontro diretto con il RPCT.

Per ogni modalità di segnalazione descritta è garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

DIVIETO DI RITORSIONE
Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione (art. 17 comma 4 D.Lgs. 24/2023).

REGOLAMENTO e DPI
- Delibera approv. e presa atto DPIA Whistleblowing
- DPIA Whistleblowing ARNAS G. Brotzu
- Delibera approv. e presa atto Procedura gestione segnalazioni
- Regolemanto per la gestione delle segnalazioni rev. DPO (DEF)
- Informativa Privacy Whistleblowing ARNAS G. Brotzu_rev_dpo-(DEF)

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