Informazioni ambientali
Art. 40, D. lgs. 33/2013


L'amministrazione pubblica le informazioni ambientali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, che detiene ai fini delle proprie attività istituzionali e cioè, quelle concernenti lo stato dell'aria, dell'acqua, del suolo, etc., i fattori che incidono o possono incidere su tali elementi nonché le misure finalizzate a proteggerli. L'amministrazione pubblica inoltre le relazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 195/2005.