Art. 40, D. lgs. 33/2013L'amministrazione pubblica le informazioni ambientali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, che detiene ai fini delle proprie attività istituzionali e cioè, quelle concernenti lo stato dell'aria, dell'acqua, del suolo, etc., i fattori che incidono o possono incidere su tali elementi nonché le misure finalizzate a proteggerli. L'amministrazione pubblica inoltre le relazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 195/2005.
Tali disposizioni normative forniscono le tipologie e il contenuto di informazioni ambientali che vanno pubblicate nella presente sezione, e precisamente:
- Informazioni ambientali
- Stato dell’ambiente
- Fattori inquinanti
- Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto
- Misure a protezione dell’ambiente e relative analisi di impatto
- Relazioni sull’attuazione della legislazione
- Stato della salute e della sicurezza umana
- Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministro dell’Ambiente
Misure a protezione dell’ambiente e relative analisi di impatto Vengono considerate le misure o le attività finalizzate a proteggere gli elementi dell’ambiente e analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle stesse.
Per approfondimenti su tutte le iniziative ambientali a livello nazionale, si rimanda al sito del
Ministero dell’Ambiente.
Relazioni sull’attuazione della legislazioneAl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato affidato il compito di elaborare delle
Relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale a livello nazionale.
Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza EnergeticaIl Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica elabora una
Relazione sullo stato dell’ambiente che rappresenta non solo un doveroso aggiornamento sui principali indicatori ambientali del Paese, ma anche e soprattutto lo strumento, il più ampio e completo, per chi desidera approfondire sotto il profilo scientifico la situazione italiana.