Diritto di accesso
Il diritto di accesso è il diritto di chiunque di ottenere copia e di prendere visione e conoscenza degli atti e dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’ARNAS G. Brotzu garantisce l’accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Di seguito si illustrano le diverse tipologie di accesso ad oggi riconosciute e tutelate e le modalità di esercizio del diritto.

Il diritto di accesso documentale riveste rilevante finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza. Le disposizioni della Legge 241/1990 concernenti gli obblighi per la Pubblica Amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti, la dichiarazione di inizio attività, il silenzio assenso e la conferenza dei servizi, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione.
L'istanza, compilata in ogni sua parte, può essere presentata, indirizzandola alla Struttura competente che detiene i documenti per i quali è richiesto l’accesso, secondo le seguenti modalità:
- presso l’ufficio del Protocollo Generale aziendale inviando una PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.aob.it, o una e-mail all’indirizzo protocollo.generale@aob.it;
- mediante servizio postale con l’invio di raccomandata a/r all’indirizzo “ARNAS G. Brotzu, Piazzale A. Ricchi, 1 – 09134 Cagliari.
Nel caso di comunicazione per via telematica, nel campo "oggetto" deve essere specificata la dicitura “ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.”.

Modulistica:
- Modulo Istanza accesso documentale
- Modulo delega
- Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà-Erede
- Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione
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Il diritto di accesso civico (c.d. semplice) di cui all’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di omessa o parziale pubblicazione.
L’istanza, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata:
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ARNAS G. Brotzu - PEC: protocollo.generale@pec.aobrotzu.it - e-mail: protocollo.generale@aob.it;
Nel caso di comunicazione per via telematica, nel campo "oggetto" deve essere specificata la dicitura “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1 DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II.”.

Modulistica:
- Modulo Istanza accesso civico semplice
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Il diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati, informazioni, e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e provati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del decreto medesimo.
L'istanza, compilata in ogni sua parte, può essere presentata, indirizzandola alla Struttura competente che detiene i documenti per i quali è richiesto l’accesso, secondo le seguenti modalità:
- presso l’ufficio del Protocollo Generale aziendale inviando una PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.aob.it, o una e-mail all’indirizzo protocollo.generale@aob.it;
- mediante servizio postale con l’invio di raccomandata a/r all’indirizzo “ARNAS G. Brotzu, Piazzale A. Ricchi, 1 – 09134 Cagliari.
Nel caso di comunicazione per via telematica, nel campo "oggetto" deve essere specificata la dicitura “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 5, C. 2 DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II.”.

Modulistica:
- Modulo Istanza accesso civico generalizzato
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Registro degli accessi
Con le Linee guida n. 1309/2016, che costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato, l’ANAC ha predisposto un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato.
A tal fine l’ANAC ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni pubblicano sui propri siti.
Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le Pubbliche Amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Registro Accesso Civico
- Registro Accesso Civico 1° semestre Anno 2024
- Registro Accesso Civico 2° semestre Anno 2023
- Registro Accesso Civico 1° semestre Anno 2023
- Registro Accesso Civico Anno 2022

Registro Accesso agli Atti
- Registro Accesso agli Atti 1° semestre Anno 2024
- Registro Accesso agli Atti 2022-2023